Arrivano importanti novità per i soggetti obbligati ad emettere la fattura elettronica. Dal 1° luglio 2022 le operazioni effettuate da e verso l’estero dovranno passare direttamente dal Sdi, ossia il Sistema di interscambio, abolendo così l’Esterometro. Sempre dalla stessa data i contribuenti, che hanno aderito al regime forfettario, saranno tenuti all’uso della fattura elettronica. Ma scopriamo quali sono le novità più importanti di questo 2022.
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Fattura elettronica, abolito l’esterometro
Dal 1° luglio 2022 cambiano, sostanzialmente, gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate con l’estero, il cosiddetto esterometro. Nello specifico verrà abolita la comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazione di servizi transfrontalieri. Tutte le operazioni, che verranno effettuate dal prossimo 1° luglio 2022, dovranno essere comunicate attraverso il sistema di interscambio, Sdi. Molto pragmaticamente questo significa che sarà necessario utilizzare lo stesso canale attraverso il quale si invia la fattura elettronica.
Ad essere soggette a questo tipo di comunicazione sono le operazioni transfrontaliere, che abbiano come oggetto:
- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi effettuati e ricevute.
La controparte, sia esso un fornitore o un cliente, deve essere un soggetto che abbia la residenza e/o la sede al di fuori dell’Italia.
È opportuno ricordare che l’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 stabilisce che sia obbligatorio comunicare telematicamente le operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi. Fino ad oggi questo obbligo può essere assolto tramite l’esterometro, dal 1° luglio 2022 sarà necessario farlo nello stesso modo in cui si gestisce la fattura elettronica. Emettendo un’autofattura.
Si ricorda che l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere non è dovuto per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi documentate mediante bolletta doganale, o per le quali è stata emessa o ricevuta fattura elettronica.
Fattura elettronica anche per il regime forfettario
Arrivano importanti novità anche per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario. Il 13 aprile 2022 il Governo ha approvato un decreto urgente per attuare il Pnrr, dal quale appare la tempistica di introduzione del nuovo obbligo anche per questa tipologia di contribuenti.
L’ipotesi di introduzione della fattura elettronica per i forfettari è stata in discussione nel corso delle ultime settimane, e adesso è arrivato il via libera definitivo: da quello che si legge nella bozza dal 1° luglio 2022 saranno obbligati ad emettere la fattura elettronica anche quanti abbiano aderito al regime forfettario dal 1° luglio 2022.
La novità coinvolge la bellezza di 1,5 milioni di titolari di partita Iva, che nel corso dell’ultimo anno non abbiano superato i 65.000 euro di fatturato. Lo scopo è proprio quello di andare a ridurre i “buchi” di fatture non tracciabili in caso di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Quali sono gli obblighi
In Italia la fattura elettronica è stata introdotta nel 2014, ma in un primo momento era obbligatoria solo nei rapporti tra privati e Pubblica amministrazione. I soggetti, in estrema sintesi, erano obbligati ad emetterla nel momento in cui cedevano dei beni o servizi a dei Ministeri, alle agenzie fiscali o ai vari enti di previdenza sociale. Dal 1° gennaio 2019, invece, la fattura elettronica è diventata obbligatoria nei rapporti tra tutti i soggetti Iva. Ne erano rimasti esonerati quanti avevano aderito a dei regimi di vantaggio. Quanti sono nel regime forfettario hanno piena libertà di aderirvi (fino al 30 giugno 2022, dal 1°luglio diventerà obbligatorio).
I soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica devono sottostare ad alcune regole, tra queste vi rientrano:
- il documento deve essere emesso entro 12 giorni da quando si è conclusa l’operazione. A prevederlo è l’articolo 6 del Decreto n. 633 del 1972 del Presidente della Repubblica;
- è possibile emettere la fattura elettronica differita: il documento fiscale, in questo caso, potrà essere emesso entro il 15 del mese successivo a quello nel quale è stata emessa l’operazione;
- è necessario conservare la fattura elettronica: questo è un vero e proprio obbligo di legge. L’articolo 2 del DM del 17 giugno 2014 prevede che i documenti informatici rilevanti a fini fiscali debbano avere le caratteristiche di “immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità”;
- anche la fattura elettronica è soggetta all’imposta di bollo, nel caso in cui le operazioni siano esenti Iva o quando abbiano un contenuto che non sia direttamente connesso con la mera vendita. Un caso può essere rappresentato dalle spese anticipate per conto del cliente.
A cosa stare attenti
Nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa in ritardo, il soggetto reo di questa dimenticanza può incorrere nel rischio di una sanzione. L’ammontare della stessa è valutato in relazione ai termini di emissione.
Obblighi particolari sono in vigore per i medici e per quanti operino nel settore sanitario, che non dovranno inserire all’interno della fattura elettronica dei dati che riguardano le prestazioni sanitarie. L’esclusione di questi dati è sostanzialmente totale: chi opera nel settore sanitario dovrà emettere le fatture in formato cartaceo e, se tenuto, trasmettere i dati al Sistema TS secondo modalità ordinarie.
Questa regola è dettata dal fatto che anche per la fattura elettronica è necessario rispettare la privacy: ogni documento, infatti, contiene una serie di informazioni utili a tracciare abitudini e spostamenti delle persone, ma anche le cure che hanno effettuato. È necessario, quindi, bilanciare la necessità delle operazioni di controllo con il diritto alla protezione dei dati.
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